PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI
DISCIPLINARE PER IL TRASPORTO DI ARMI E L’INTRODUZIONE DI MEZZI DI CATTURA FAUNISTICA |
(approvato con delibera del CD n. 49 del 3/8/2001; ultima modifica: DCD n. 24 del 5/7/2011 |
1.1 Il presente disciplinare, nelle more dell’approvazione del regolamento del Parco di cui all’art. 11 della L. 394/91, regola il trasporto di armi e l’introduzione di mezzi di cattura faunistica da parte di privati nel territorio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini.
1.2 Fatte salve le eccezioni di cui al presente disciplinare, nell'intero territorio del Parco è vietata l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. f) della L. n. 394/1991 e smi.
Art. 2 – Trasporto di armi
2.1 Possono trasportare armi da caccia nel territorio del Parco coloro che sono autorizzati dal Parco al prelievo selettivo del cinghiale, limitatamente ai trasferimenti necessari allo svolgimento delle attività di prelievo selettivo secondo le modalità previste dal Parco.
2.2 Possono altresì trasportare armi da caccia nel territorio del Parco, durante il periodo coincidente con la stagione venatoria, i cacciatori:
a. residenti nel territorio del Parco, limitatamente ai tratti stradali che è necessario percorrere durante i trasferimenti tra la propria località di residenza e il luogo in cui viene praticata l’attività venatoria;
b. non residenti nel territorio del Parco, lungo le seguenti strade o tratti stradali: S.P. “ex S.S. 396 di Norcia”; S.S. n.4 “Salaria”; S.S. n. 78 “Picena”; S.S. n. 209 “Valnerina”; S.P. n. 98 “Polverina-Fiastra”; S.P. n. 47 “Fiastra-Bolognola”; S.P. n.157 “Montioli”; S.P. n. 120 “Sarnano-Sassotetto-Bolognola” (fino a Pintura di Bolognola); S. consortile Pintura di Bolognola-Garulla (da Pintura di Bolognola a Garulla Inferiore); S.P. n.476 “Abruzzese” (da Norcia al bivio per Castelluccio), S.P. n. 477 “di Castelluccio” (dal bivio per Castelluccio al bivio per la galleria di S. Benedetto); S.P. “Nursina” (dal bivio per la galleria di S. Benedetto alla S.S. n.4, passando per la galleria); S.P. n. 89 “Valfluvione”; S.P. n. 83 “Subappennina”;
c. domiciliati e soggiornanti nel territorio del Parco, presso abitazioni o strutture ricettive, forniti di ricevuta della dichiarazione (all. A) da loro resa ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 al Comando Stazione Forestale del C.T.A. territorialmente competente, limitatamente ai tratti stradali che è necessario percorrere per raggiungere la località di soggiorno e al fine di effettuare i trasferimenti tra la stessa località e il luogo in cui viene praticata l’attività venatoria;
2.3 Per finalità sportive le armi possono essere trasportate nel territorio del Parco limitatamente ai tratti stradali che è necessario percorrere per raggiungere gli appositi impianti autorizzati e nei periodi di apertura degli stessi.
2.4 Si considerano tratti stradali che è necessario percorrere ai sensi del presente disciplinare quelli che individuano il percorso più breve tra la località di residenza o di soggiorno e la località da raggiungere, con esclusione, ove esista un’alternativa su strada asfaltata, delle strade non asfaltate e nel rispetto delle vigenti norme sulla circolazione stradale.
2.5 Le armi da caccia o per finalità sportive trasportate ai sensi del presente disciplinare devono essere scariche, riposte nell’apposita custodia e collocate in una sede dell’automezzo separata dalla sede in cui vengono collocate le munizioni.
2.6 I soggetti che trasportano armi di cui al precedente comma devono comunque essere in regola con l’uso delle stesse armi e sono tenuti a non effettuare soste lungo i tratti stradali che attraversano il territorio del Parco, se non per evidenti motivi di necessità.
2.7 Per finalità commerciali o di difesa personale - attestata da regolare porto d'armi - le armi possono essere trasportate nel territorio del Parco nel rispetto delle vigenti norme.
Art. 3 – Introduzione di mezzi di cattura faunistica
3.1 Possono introdurre mezzi di cattura faunistica nel territorio del Parco:
a. i ricercatori che svolgono attività di ricerca scientifica per conto del Parco, secondo i mezzi, i luoghi e i periodi indicati nel programma di ricerca;
b. i ricercatori autorizzati ai sensi del disciplinare per lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica approvato con atto del Consiglio Direttivo n. 46 del 06.05.1997, secondo i mezzi, i luoghi e i periodi indicati nella stessa autorizzazione;
c. gli operatori autorizzati dal Parco al prelievo selettivo del cinghiale tramite trappolamento, limitatamente alle unità di cattura registrate dal Parco;
d. i pescatori titolari di regolare licenza di pesca, limitatamente ai mezzi di cattura da pesca legalmente consentiti.
4.1 Ai sensi dell’art. 11, comma 3 lett. f) della L. n. 394/91, per particolari esigenze diverse da quelle previste dai precedenti articoli, su formale richiesta dei singoli privati che ne dimostrino l’effettiva necessità, il Parco può rilasciare autorizzazioni all'introduzione di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo di cattura nel territorio del Parco.
5.1 Il mancato rispetto del presente regolamento comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal comma 2 dell’art. 30 della L. 394/91. E’ comunque fatta salva la normativa vigente, ivi compreso quanto previsto al comma 1 dello stesso art. 30.